Associazione Culturale Mauta


Mauta è una associazione culturale senza fine di lucro per promuovere la cultura, le scienze e la democrazia. E' stata costituita l'8 maggio 2007.


Info e contatti
Associazione Culturale Mauta
www.nazioneindiana.com/contatti/

Codice fiscale: 91089300338

Chi siamo

Mauta è una associazione culturale senza fine di lucro nata l'8 maggio 2007. Ha lo scopo di promuovere la cultura, le scienze e la democrazia con iniziative, eventi e pubblicazioni sia in rete che tra le persone. Per realizzare i suoi scopi Mauta ha al suo interno dei progetti, il primo dei quali è Nazione Indiana.

Contatti

Le comunicazioni di natura legale vanno inviate per posta alla sede legale dell'associazione ed eventualmente anticipate all'indirizzo di posta elettronica affarilegali chiocciola mauta punto org



Statuto

Articolo 1 - Costituzione e nome

Per contribuire attivamente allo sviluppo della cultura, della scienza, della cittadinanza attiva, della libera espressione del pensiero, è costituita tra i firmatari una associazione apartitica, apolitica, non a scopo di lucro, regolata dalla legge italiana nonché dal presente Statuto, avente per denominazione Mauta - Associazione culturale (di seguito per brevità indicata come Associazione).

Articolo 2 - Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di operare nel settore della cultura e delle scienze per promuovere:

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione svolge ogni attività necessaria, in Italia e all'estero, comprese in modo non esaustivo le seguenti:

L'Associazione può altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione opera sia direttamente, sia in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi i medesimi fini istituzionali. l'Associazione può svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Milano, via Padova 60, CAP 20131, e comunque presso il domicilio del suo Presidente, se in Italia. In caso contrario la sede dell'associazione è fissata nel territorio della Repubblica Italiana con semplice decisione del Consiglio Direttivo. [aggiornamento 14 aprile 2018: la sede è in via Federico Confalonieri 21, 20124 Milano]

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è di 99 anni a partire dalla data della firma del presente Statuto. Essa è rinnovabile per decisione dell'Assemblea generale straordinaria.

Articolo 5 - Soci

L' Associazione è composta di soci ordinari e soci sostenitori. Tutti i soci hanno diritti ed obblighi nei confronti dell' Associazione che possono variare a seconda della tipologia di socio in cui ricadono.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall' Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all' Associazione. Le quote sociali versate sono in ogni caso intrasferibili.

La qualifica di socio ordinario e sostenitore si perde a seguito di dimissioni, di decesso, di morosità, di radiazione da parte del Consiglio Direttivo per grave motivo. La decisione di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo è provvisoria in attesa di ratifica da parte dell'Assemblea generale ordinaria. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo, anche nel caso in cui il socio non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di appartenere all' Associazione, non possono avere restituiti i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 - Soci ordinari

Lo status di socio ordinario è attribuito a chiunque sia aderisca ai fini istituzionali dell'Associazione e che soddisfi i seguenti requisiti:

Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle domande di ammissione degli aspiranti soci.

Il socio ordinario è tenuto al pagamento di una quota associativa annua che verrà deliberata ogni anno dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste dal Regolamento, e sarà valida per l'anno successivo.

Articolo 7 - Soci sostenitori

Le persone e le società che contribuiscono con donazioni significative all'associazione o prestazioni di servizi per permettere il mantenimento, il miglioramento ed ulteriori implementazioni dei progetti dell'Associazione, possono essere indicati al Consiglio Direttivo per la nomina a socio sostenitore con le modalità stabilite nel Regolamento.

Lo status del socio sostenitore permette ogni diritto tranne quello di avere incarichi o di votare. Tali soci saranno elencati (in modo anonimo, se richiesto) in posizione evidente sul sito principale dell'Associazione. La qualifica di socio sostenitore è attribuita per l'anno nel quale viene effettuata la donazione. Il Consiglio Direttivo non è in nessun caso tenuto a motivare le proprie decisioni riguardo all'accettazione o al rigetto delle proposte di ammissione per i soci sostenitori.

Articolo 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell''Associazione è costituito da:

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

Articolo 9 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 10 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è costituita da tutti i soci di cui all'articolo 6. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in caso di sua assenza dal socio più anziano presente. L'assemblea può essere convocata in qualunque località decisa dal Consiglio Direttivo. L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed, in generale, con le modalità ed il preavviso stabiliti nel Regolamento e fatte salve le disposizioni di legge. All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta. I soci possono avere, per ogni assemblea, un numero massimo di deleghe stabilito dal Regolamento.

In casi particolari i soci possono intervenire in Assemblea per via telematica, su decisione del Consiglio Direttivo e con le modalità descritte nel Regolamento.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, come meglio precisato nel Regolamento. L'assemblea è valida se sono rappresentati almeno il 50% dei soci. Se non viene raggiunto il numero minimo di soci necessario, l'Assemblea ordinaria può essere convocata in un momento temporale successivo. In seconda convocazione, ai sensi dell'art.21 Codice Civile, non esistono vincoli numerici, mentre le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza semplice dei soci rappresentati.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo e con le modalità previste nel Regolamento, per deliberare su:

Per modificare lo Statuto e per la proroga della durata dell' Associazione, occorre che esprimano il loro voto almeno tre quarti degli associati e la delibera viene assunta a maggioranza semplice. Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero di persone stabilito nel Regolamento e comunque non inferiore a cinque. Resta in carica per il periodo previsto nel Regolamento e comunque non inferiore ad un anno. I suoi componenti possono essere rieletti. Le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo vengono stabilite nel Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, con le modalità e la frequenza stabilite nel Regolamento. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci ed esperti esterni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del periodo di validità dello stesso, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'associazione secondo le condizioni fissate nel regolamento.

Il Consiglio Direttivo prepara il budget e fissa il valore della quota annuale, organizza lo svolgimento delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie e prepara il relativo ordine del giorno. Rende operativi gli strumenti tecnici ed amministrativi necessari alla raccolta di donazioni.

L'utilizzo delle riserve è deciso dal Consiglio Direttivo per la realizzazione degli scopi fissati nell'art. 3 del presente Statuto, dopo avviso, di sollecitazione, ai soci sostenitori dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo autorizza tutti gli acquisti, vendite od affitti di proprietà immobiliari nonché i contratti di qualunque tipo intercorsi tra l'associazione e persone fisiche o morali, di diritto pubblico o privato, secondo le modalità specificate nel Regolamento. In particolare tutte le operazioni il cui valore supera una soglia fissata nel Regolamento, sono soggette a votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri, deve tenere un libro cassa, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Consiglio Direttivo assicura il rispetto dello Statuto e del Regolamento ed in generale del buon funzionamento dell'associazione.

Gli incontri del Consiglio Direttivo possono essere svolti in presenza, oppure con il consenso degli interessati per via telematica.

Articolo 15 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza semplice dei voti, fatto salvo quanto stabilito nell'atto costitutivo per la nomina del primo Presidente.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con le modalità stabilite dal regolamento. Per le operazioni di gestione corrente agisce in prima persona o tramite un suo delegato. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Nessun compenso è dovuto al Presidente, salvo l'eventuale rimborso spese per attività istituzionale secondo le modalità indicate nel Regolamento.

Articolo 16 - Esercizi sociali e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, Statuto o regolamento operino in analogo settore. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 - Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Articolo 18 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno 'ex bono et aequo' senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 19 - Norme applicabili

Per tutto quanto qui non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, della Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, della legislazione regionale sul volontariato, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

Articolo 20 - Prestazioni dei Soci e rimborso spese

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, della legislazione regionale sul volontariato, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.


Donazioni e quote sociali

Conto corrente intestato ad Associazione Culturale Mauta. La quota sociale 2018 è di 50 (ordinario) o 100 euro (sostenitore), sono previste gratuità per casi particolari.

Banca Popolare Etica BIC CCRTIT2T84A IBAN IT47V0501801600000016765646 Intestatario ASSOCIAZIONE CULTURALE MAUTA

Il nome Mauta deriva dalla parola inuit amauti, che indica un anorak dal vasto cappuccio, usato per trasportare al caldo un bambino.

Informazioni

Domanda di iscrizione (pdf) - da stampare e spedire allegando copia di un documento di identità. Deve essere controfirmata da almeno 3 soci.

Donazioni e quote sociali

Conto corrente intestato ad Associazione Culturale Mauta.

Banca Popolare Etica
BIC CCRTIT2T84A
IBAN IT47V0501801600000016765646
Intestatario ASSOCIAZIONE CULTURALE MAUTA

Perché il nome Mauta? -Amauti è il "cappuccio" enorme delle donne inuit sotto il quale proteggono i loro bambini.


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